Strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica – Esercizio del potere di vigilanza

La Regione, al fine di esercitare il potere di vigilanza sull'esercizio della delega al rilascio delle autorizzazioni e degli accertamenti di compatibilità paesaggistiche, di cui al D. Lgs. n.42/2004 e alla L.R. 20/2009 intende procedere con un'attività di controllo sugli atti dagli enti delegati e trasmesse all'ente regionale per via telematica, secondo quanto disciplinato dalle D.G.R. 2961/2010 e 2905/2012.
Le attività saranno organizzate come di seguito riportato.
Le attività di controllo riguarderanno mensilmente un gruppo di circa 10 accertamenti di compatibilità paesaggistica per interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 c. 3.1 NTA del PPTR, selezionate secondo un metodo statistico-casuale in grado di garantire la tempestività dell'azione di controllo e contestualmente la distribuzione territoriale dello stesso.
Una volta selezionati gli atti da controllare, sarà richiesta all'ente delegato la documentazione completa del procedimento; sarà chiesto di inviare in forma cartacea l'atto di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere della Commissione locale del paesaggio (se applicabile) e una copia degli elaborati trasmessi dal richiedente ai fini dell'ottenimento dell'accertamento stesso.
L'avvio del controllo non sospende l'efficacia del provvedimento autorizzatorio.
Il controllo riguarderà i soli profili di legittimità delle autorizzazioni rilasciate, sotto i tipici profili della violazione di legge e regolamentare, anche sul procedimento (ad. es. NTA PPTR, L.N.241/1990, etc.), dell'incompetenza (relativa ed assoluta), e dell'eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (ad. es., difetto di motivazione, apoditticità della stessa, contraddittorietà tra più atti, etc.), oltre che dello sviamento di potere (ad es. accertamento di compatibilità rilasciato sulla base di valutazioni non afferenti specificamente alla tutela del paesaggio, ma intese a tutelare un bene giuridico non ricollegabile alla sfera di interessi curati dalle norme del PPTR).
L'attività di controllo si concluderà entro il termine di 60 gg dalla ricezione da parte della Regione della documentazione richiesta con la nota di avvio del controllo e richiesta atti.
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il fine di 'controllo' non può ritenersi comprensivo "di un potere di riesame ed annullamento regionale in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'ente locale nell'ambito delle sue competenze delegate" (Consiglio di Stato, Sez. VI. sent. n.6112/2008, per tutte), qualora dal controllo espletato nei termini di cui sopra emerga l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata, sarà inviata all'Ente delegato apposita richiesta di valutare l'opportunità di avviare in autotutela un procedimento di riesame volto all'annullamento del assenso rilasciato. In detta nota, si sottolineerà la necessità da parte dell'ente delegato di valutare la perdurante sussistenza di un interesse pubblico attuale all'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.N.241/1990, bilanciando e comparando gli interessi dei destinatari e controinteressati
e la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai soggetti di cui all' art. 7 della medesima L.N. 241/1990.