La Regione, al fine di esercitare il potere di vigilanza sull'esercizio
della delega al rilascio delle autorizzazioni e degli accertamenti di
compatibilità paesaggistiche, di cui al D. Lgs. n.42/2004 e alla L.R. 20/2009
intende procedere con un'attività di controllo sugli atti dagli enti delegati e
trasmesse all'ente regionale per via telematica, secondo quanto disciplinato
dalle D.G.R. 2961/2010 e 2905/2012.
Le attività saranno organizzate come di seguito riportato.
Le attività di controllo riguarderanno mensilmente un gruppo di circa 10
accertamenti di compatibilità paesaggistica per interventi che comportino
modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati
nell'art. 38 c. 3.1 NTA del PPTR, selezionate secondo un metodo
statistico-casuale in grado di garantire la tempestività dell'azione di
controllo e contestualmente la distribuzione territoriale dello stesso.
Una volta selezionati gli atti da controllare, sarà richiesta all'ente delegato
la documentazione completa del procedimento; sarà chiesto di inviare in forma
cartacea l'atto di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere della
Commissione locale del paesaggio (se applicabile) e una copia degli elaborati
trasmessi dal richiedente ai fini dell'ottenimento dell'accertamento stesso.
L'avvio del controllo non sospende l'efficacia del provvedimento autorizzatorio.
Il controllo riguarderà i soli profili di legittimità delle autorizzazioni
rilasciate, sotto i tipici profili della violazione di legge e regolamentare,
anche sul procedimento (ad. es. NTA PPTR, L.N.241/1990, etc.), dell'incompetenza
(relativa ed assoluta), e dell'eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche
(ad. es., difetto di motivazione, apoditticità della stessa, contraddittorietà
tra più atti, etc.), oltre che dello sviamento di potere (ad es. accertamento di
compatibilità rilasciato sulla base di valutazioni non afferenti specificamente
alla tutela del paesaggio, ma intese a tutelare un bene giuridico non
ricollegabile alla sfera di interessi curati dalle norme del PPTR).
L'attività di controllo si concluderà entro il termine di 60 gg dalla ricezione
da parte della Regione della documentazione richiesta con la nota di avvio del
controllo e richiesta atti.
Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il fine di
'controllo' non può ritenersi comprensivo "di un potere di riesame ed
annullamento regionale in sede di verifica dell'autorizzazione paesaggistica
rilasciata dall'ente locale nell'ambito delle sue competenze delegate"
(Consiglio di Stato, Sez. VI. sent. n.6112/2008, per tutte), qualora dal
controllo espletato nei termini di cui sopra emerga l'illegittimità
dell'autorizzazione rilasciata, sarà inviata all'Ente delegato apposita
richiesta di valutare l'opportunità di avviare in autotutela un procedimento di
riesame volto all'annullamento del assenso rilasciato. In detta nota, si
sottolineerà la necessità da parte dell'ente delegato di valutare la perdurante
sussistenza di un interesse pubblico attuale all'annullamento, ai sensi
dell'art. 21 nonies della L.N.241/1990, bilanciando e comparando gli interessi
dei destinatari e controinteressati
e la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento di riesame
ai soggetti di cui all' art. 7 della medesima L.N. 241/1990.